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INAIL – Circ. n. 31 del 28.07.2017: Sanzioni civili. Sentenza della Corte Cost. del 13.11.2014, n. 254. Termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare.


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La Circolare n. 31 del 28 luglio 2017 fornisce indicazioni in merito al termine prescrizionale da applicarsi alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che hanno versato, a suo tempo, somme a titolo di sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Come noto, le sanzioni civili in questione sono disciplinate dall’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La suddetta disposizione è stata modificata dall’articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La Corte Costituzionale con la sentenza 13 novembre 2014, n. 254 (allegato) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nella parte in cui stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal 20 novembre 2014 l’articolo 36-bis ha cessato di avere efficacia e di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile e deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti assicuranti, che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili ex articolo 36-bis, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e a rimborsare la differenza, salvo il caso limite dei rapporti giuridici ormai estinti.

Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile, decorrente dalla data del versamento.

Continuano ad essere valide le indicazioni contenute nella nota della Direzione Centrale Rischi 5 dicembre 2014, prot. n. 7828, nel senso che per tutti i casi per i quali pendevano giudizi a seguito di opposizione a cartella esattoriale o comunque pendeva contenzioso, le Sedi dovevano provvedere immediatamente a calcolare la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ad annullare la differenza rispetto alle sanzioni civili di 3.000 euro per lavoratore già accertate, in modo da cessare il contenzioso in atto.

Fonte: INAIL