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Inps – Mess. n. 1374 del 23.03.2020: validità del DURC e sospensione degli adempimenti


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Con il mess. n. 1374 del 25.03.2020, l’ INPS fornisce indicazioni operative in merito alle normative che hanno rinviato adempimenti contributivi come risultanti dal DL del 2 marzo 2020, n. 9 e dal successivo DL del 17 marzo, n. 18, in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il messaggio fornisce indicazioni operative anche in merito alla regolarità contributiva come attestata dal DURC, che risulta regolata in via derogatoria dal d.l. n. 18/2020.

Quanto alla prima tematica, il mess. n. 1374 del 25.03.2020, fra l’altro, ribadisce che la sospensione contributiva ha ad oggetto anche le rate previste nei piani di ammortamento, cosicché sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione.

Per la gestione della verifica delle regolarità contributiva, il messaggio richiama, in particolare, l’art. 103 del d.l. n. 18, comma 2, secondo il quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Pertanto, come precisa il messaggio, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Fonte: INPS – Mess. n. 1374 del 25.03.2020