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INAIL – Circ. n. 11 del 27.03.2020 : Cura Italia – termini sospesi


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Già con precedente circ. n. 7 del 11.03.2020, l’INAIL aveva fornito chiarimenti in ordine ai termini sospesi degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il successivo DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) contiene alcune disposizione che interessano i premi assicurativi. Per tale ragione, l’Inail ha emanato una nuova circ. n. 11 del 27.03.2020 per fornire chiarimenti e indicazioni operative.

Premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 37, comma 2, del DL dispone che i termini di prescrizione per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi siano sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020 e riprendono a partire dalla fine del periodo di sospensione. Se i termini iniziano a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio del computo è differito alla fine del periodo.

L’Inail precisa che anche se l’articolo è intitolato “ Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici” deve ritenersi di portata generale.

Pertanto, in attuazione di tale norma, l’Inail sospende:

  • le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione,
  • la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata.

Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 sino al 31 maggio 2020. Tali pagamenti potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione

I termini dei versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020sono sospesi. Dovranno essere compiuti entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il differimento al 31 maggio riguarda anche i crediti dell’Inail rientranti nella cd. “rottamazione ter”.

Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, sia i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa nel periodo sopra indicato, sia i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

Fonte: INAIL – circ. n. 11 del 27.03.2020