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INAIL – Circ. n. 7 del 11.03.2020: Sospensione dei termini


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Con circ. n. 7 del 11.03.2020, l’Inail fornisce chiarimenti in ordine ad alcune misure urgenti previste dal DL 2 marzo 2020, n. 9. Nello specifico dettaglia le ipotesi in cui è prevista la sospensione dei termini a partire dal 23 febbraio 2020 sino al 30 aprile 2020.

Sospensione dei termini per l’assicurazione obbligatoria

Per 11 Comuni italiani appartenenti alle regioni Veneto e Lombardia (v. dettaglio nell’ alleg. 1 della circolare), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, la cui scadenza è prevista nell’arco di tempo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Non è previsto alcun rimborso per i premi già versati.

Sul punto la circ. n. 7 del 11.03.2020 precisa che non vi sono scadenze predeterminate ricadenti nel periodo di sospensione. Per i versamenti già scaduti prima del 23 febbraio non si applica la sospensione. In tali casi gli Uffici preposti devono trasmettere l’invito a regolarizzare.

Sospensione di denunce retributive

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator presenti sul territorio dello Stato e per i soggetti assicuranti presenti in uno degli 11 Comuni italiani opera la sospensione dei termini per l’assicurazione obbligatoria. Detta sospensione si applica in riferimento al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali per l’autoliquidazione 2019/2020 originariamente previsto per il 2 marzo 2020.

La circ. n. 7 del 11.03.2020 segnala che requisito essenziale è la titolarità di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020.

Gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 domanda di sospensione utilizzando apposito modulo.

Sospensione della domanda di riduzione del tasso medio di prevenzione

È previsto che le aziende che eseguano interventi migliorativi delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, possano ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa. Il termine è solitamente indicato al 28 febbraio di ciascun anno (29 se l’anno è bisestile).

I soggetti assicuranti, che abbiano una posizione assicurativa attiva in uno degli 11 Comuni, possono beneficiare della sospensione dei termini sino al 30 aprile.

Le imprese turistico-ricettive, con posizione assicurativa attiva sul territorio statale, possono altresì beneficiare della sospensione.

La domanda di riduzione deve quindi essere inviata telematicamente a partire dal 1 maggio sino al 15 maggio unitamente alla documentazione probante gli interventi compiuti.

Fonte: INAIL – Circ. n. 7 del 11.03.2020