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INPS - Mess. n. 4042 del 9.11.2022 : Esonero contributivo lavoratrici madri chiarimenti


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La Legge di bilancio 2022 ha introdotto, in via sperimentale per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti, per un periodo massimo di un anno, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.  

Con il mess. n. 4042 del 9.11.2022, l’ INPS fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza dell’esonero ; le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo e le condizioni di portabilità dell’esonero. 

DECORRENZA DELL’ESONERO : 

Indicazioni in ordine alla misura sperimentale prevista dalla Legge di Bilancio erano già state fornite dall’ INPS con la circ. 102 del 19.09.2022. In particolare quanto precisato al parag. 2.1 circa la spettanza dell'esonero “…anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purchè tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio. “ ha generato diversi dubbi riguardo l’effettiva decorrenza dell’esonero.  

Pertanto l’ INPS conferma che : 

  • l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
  • se la lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità, continua a rimanere assente senza soluzione di continuità per ferie, malattia o permessi, l’esonero contributivo, troverà applicazione solo con l’effettivo rientro al lavoro al termine di tutta l’assenza. 

BASE IMPONIBILE : 

La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro. 

Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro. 

In caso di malattia e ferie occorse nel mese del rientro, dopo l’effettivo rientro nel posto di lavoro, si dovrà considerare sia l’imponibile relativo alle ferie sia quello riferito al periodo interessato dall’evento malattia. 

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI : 

L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. 

Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 - dicembre 2. 

PORTABILITA’ : 

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità; 
  2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro. 

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice

Fonte : INPS