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INPS – Circ. n. 102 del 19.09.2022 : Decontribuzione per lavoratrici madri


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Con la pubblicazione della circ. n. 102 del 19.09.2022, l’ INPS rende operativa la decontribuzione per le lavoratrici madri. La Legge di Bilancio, ha previsto all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50 % della contribuzione a carico delle lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore privato.

L’esonero decorrere dalla data di rientro, seguente alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità, e viene riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di rientro, a condizione che questo avvenga entro il 31 dicembre 2022. 

La decontribuzione è solo una delle misure previste in Legge di Bilancio per promuovere la parità di genere. Nel ventaglio di iniziative dedicate all’occupazione femminile la Legge di Bilancio 2022 ha previsto l’incremento della dotazione del Fondo per la parità salariale da 2 a 52 milioni di euro da impiegare in azioni positive per il sostegno all’occupazione femminile, anche attraverso la definizione di procedure per la certificazione della parità di genere. 

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, a tempo determinato e indeterminato, compresi i casi di lavoro a tempo parziale , di apprendistato (qualsiasi tipologia), di lavoro domestico, di lavoro intermittente e in somministrazione.  

La circ. n. 102 del 19.09.2022 chiarisce che sebbene la previsione legislativa faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. L’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001 ( cd. TU Maternità ). 

L’ Agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non prevede alcun beneficio in capo al datore di lavoro, il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva. Inoltre la misura non rientra nella nozione di aiuti di stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, l’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro

L’agevolazione è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022, recentemente incrementato dal Decreto Aiuti-bis di 1,2 punti percentuali. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della esonero per lavoratrici madri e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 2 punti percentuali.

Fonte: INPS – Circ. n. 102 del 19.09.2022