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INPS – Mess. n. 3050 del 9.09.2021 : Contratto di rioccupazione – Dal 15 settembre al via le domande per l’esonero


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Con mess. n. 3050 del 9.09.2021 , l’ INPS comunica che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “ Portale delle Agevolazioni, presente sul sito internet www.INPS.it sarà reso disponibile il modulo di istanza dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione. 

Il messaggio fa seguito alla circ. n. 115 del 2.08.2021 con cui sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo collegato alla nuova fattispecie contrattuale introdotta dall’ art. 41, commi da 5 a 9, del DL 25 maggio 2021 n. 73 ( cd. Decreto Sostegni-bis ) convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106. 

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a cui è collegato a titolo di incentivo un esonero contributivo totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi. 

L’assunzione deve avvenire tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 ed è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento attraverso attività formativa finalizzata a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. 

Nei confronti del datore di lavoro, durante i sei mesi di durata del progetto individuale di inserimento, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del iter di inserimento e rispettare gli obblighi previsti nel patto. 

Il beneficio contributivo verrà riconosciuto mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 115 del 2.08.2021. Il messaggio in commento fornisce, inoltre indicazioni in merito alla portabilità dell’incentivo da un datore di lavoro ad un altro in caso di cessione individuale del contratto ( art. 1406 cc. ) o di trasferimento d’azienda ( art. 2112 cc. ) 

Fonte : INPS – Mess. n. 3050 del 9.09.2021