Nuovi chiarimenti in merito al nuovo provvedimento della diffida amministrativa sono stati forniti dall’ Ispettorato con la nota n. 7296/2024.
Monitoraggio della recidiva – La diffida ammnistrativa altro non è che un invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto al trasgressore per porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate , rimuovendo le conseguenze dell’ illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida ( per ulteriori approfondimenti : INL – Nota n. 1357/2024 : DLgs n. 103/2024 - semplificazione dei controlli sulle attività economiche )
L’ Ispettorato chiarisce che il provvedimento in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni contenute nell’elenco allegato alla nota n. 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’ adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 103/2024.
Con particolare riguardo a tale ultimo punto, nelle more della digitalizzazione dell’ intera procedure, l’ ispettore sarà tenuto a richiedere al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi nell’ultimo quinquennio.
La nuova diffida può , infatti , trovare applicazione solo se , nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il trasgressore non è stato sanzionato per le violazioni sanabili previste all’ art. 6 del DL Semplificazioni.
Notifica del provvedimento – Altro chiarimento fornito dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, è quello che riguarda le modalità con cui deve essere notificata la diffida amministrativa. Considerato che dal perfezionamento della notifica decorre il termine dei venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido sono tenuti a porre fine alla violazione, e adempiere alle prescrizioni violate rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo, deve essere garantita la certezza del perfezionamento dell’adempimento procedurale.
Pertanto l’ Ispettorato chiarisce che la notifica del verbale deve avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta ( ex Legge n. 890/1982 ), in alternativa alla notifica a mezzo funzionario dell’ Amministrazione. Viene esclusa la trasmissione tramite posta raccomandata ordinaria.
Fonte: INL