Con nota n. 149/2020 , la Direzione Centrale dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito precisazioni in ordine al proprio ruolo di “ supporto “ nella prevenzione del contagio Covid-19.
Sull’argomento sicurezza:
• Analisi del rischio Covid-19: Il metodo del Politecnico per riaprire le aziende;
• La sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID-19;
• INL – Nota n. 89/2020 : Covid-19 – Necessario un appendice per il DVR;
• FCA: Sottoscritto l’accordo per la ripresa delle attività non essenziali
L’intervento della Direzione Centrale INL è stato reso necessario a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ Interno con la circ. n. 15350/117 (2). Quest’ultima, nell’attribuire alla Prefettura il coordinamento dei controlli, aveva menzionato l’ Ispettorato tra i soggetti che, assieme a GDF e ASL, avrebbero dovuto svolgere un’attività di vigilanza sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione del contagio Covid-19 nelle aziende.
La nota n. 149/2020 precisa che il “supporto” da prestare alle Prefetture si dovrà inquadrare nel descritto contesto come :
• estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza;
• eminentemente finalizzato – ai sensi dell’art. 2, co. 10, del d.P.C.M. 10.04.2020
• alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (di seguito denominato “protocollo anti- contagio” - allegato “B”);
• concorrente con la collaborazione che i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono parimenti chiamati a rendere e con i quali occorrerà pertanto operare in stretto raccordo, intrattenendo ogni necessaria forma di coordinamento.
In ogni caso l’attività dell’ INL andrà ad inserirsi in una cornice che non dovrà essere tradotta nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette, se non in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza che impongano verifiche immediate in loco, ovvero per l’esecuzione di indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria.
Fonte: INL – Nota n. 149/2020