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Al via i controlli di GDF e INL nelle aziende che riprendono l’attività


ispettore del lavoro
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Il Ministero dell’Interno ha emanato la circ. n. 15350/117 (2), diretta ai Prefetti per fornire indicazioni in merito alle misure previste dal DPCM 10 aprile 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19.

Il citato decreto all’art. 2 amplia il novero delle attività per le quali è consentita la ripresa. Vista anche l’urgenza avvertita dal tessuto produttivo di riprendere al più presto le attività, diviene concreto il rischio che il sistema del silenzio-assenso, riguardo la comunicazione preventiva di riapertura, possa agevolare il ritorno all'attività di aziende non comprese nell'elenco autorizzato dall'ultimo DPCM ma anche di chi, pur autorizzato, non ha ancora adeguato le modalità di lavoro alle misure di sicurezza anti-contagio previste.

Sulla base di tali considerazioni il capo di gabinetto Matteo Piantedosi ha invitato la GdF e il personale ispettivo INL ad effettuare sopralluoghi per controllare la veridicità del contenuto delle comunicazioni preventive e l’effettiva adozione di idonee misure anti-contagio.

In particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

Potrà essere richiesta anche la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

ACDR