Con il mess. n. 3804 del 16.12.2025 l’ INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande per richiedere l’esonero contributivo connesso all’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere.
Le istruzioni, fornite in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardano le aziende che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre.
Per queste aziende, fino al 30 aprile 2026, sarà possibile presentare la domanda accedendo alla sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” presente sul portale istituzionale dell’ Ente previdenziale.
All’ interno di questa sezione è possibile reperire il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori interessati
L'esonero in questione è quello previsto dall'articolo 5 della Legge n. 162/2021 per il versamento dei contributi previdenziali, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, emessa in conformità alla prassi UNI/Pdr 125:2022. Per accedere al modulo di domanda è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse messe a disposizione, pari a 50 milioni di euro annui, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
L'INPS ribadisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Nel messaggio vengono anche ricordate le informazioni che devono essere necessariamente riportate nella domanda, ovvero:
- i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere”, precisandosi, in merito, che la stessa si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere”, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022;
- la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Fonte : INPS
