L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 18/2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli investimenti qualificati effettuati da Casse di previdenza e Fondi pensione. Il documento analizza specificamente la possibilità di mantenere i benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2017 anche quando l'investimento avviene indirettamente, ovvero tramite una struttura a "fondo di fondi", ossia un fondo che investe in altri fondi.
Il regime agevolato della Legge n. 232/2016 - Il documento analizza innanzitutto il quadro normativo definito dall’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Questo regime è stato introdotto con l'obiettivo di canalizzare il risparmio previdenziale verso l'economia reale italiana, prevedendo un significativo incentivo fiscale per gli enti di previdenza obbligatoria come le Casse previdenziali e i fondi pensione della previdenza complementare.
Il beneficio consiste nella detassazione dei redditi finanziari derivanti dagli investimenti: nello specifico, i redditi di capitale e i redditi diversi generati da tali investimenti non sono soggetti all'imposta sul reddito per le Casse di previdenza e non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva per i Fondi pensione. Per accedere a questa agevolazione, gli enti possono destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale dell'esercizio precedente in quelli che vengono definiti "investimenti qualificati".
Tali investimenti devono avere ad oggetto azioni o quote di imprese residenti in Italia, oppure in Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) con stabile organizzazione in Italia. La norma ammette anche l'investimento indiretto tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) residenti in Italia o UE/SEE, purché questi investano prevalentemente negli strumenti finanziari sopra citati. Per consolidare il legame con l'economia reale, è richiesto che gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento siano detenuti per un periodo minimo di almeno cinque anni (minimum holding period).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'accesso al regime è subordinato a un ulteriore vincolo riguardante i Fondi per il Venture Capital. È infatti richiesto che una quota crescente degli investimenti qualificati sia destinata a tali fondi: la soglia minima è fissata al 3% per il 2025, sale al 5% per il 2026 e raggiungerà il 10% a partire dal 2027.
Il parere ADE - Con la risposta n. 18/2026, l’ Agenzia delle Entrate entra nel merito di un caso specifico riguardante una Società di Gestione del Risparmio (SGR) che ha istituito un "fondo di fondi" (un fondo che investe a sua volta in altri fondi, definiti "FIA partecipati" ). L'Agenzia fornisce chiarimenti essenziali sulla possibilità di mantenere il beneficio fiscale anche attraverso questa struttura a più livelli.
L’ ammissibilità della struttura “ Fondo di Fondi “- L'Amministrazione finanziaria conferma che la struttura di investimento tramite "fondi di fondi" è pienamente idonea a beneficiare del regime agevolativo. Questa interpretazione si fonda anche sulle recenti disposizioni del decreto-legge n. 95/2025 (convertito nella legge n. 118/2025), il quale chiarisce che la definizione di "investimenti qualificati" comprende anche gli impegni a realizzare investimenti indirettamente. Di conseguenza, si considerano qualificati anche gli investimenti effettuati tramite due livelli di OICR, a condizione che questi siano residenti in Italia o in Stati UE/SEE.
La verifica del requisito della "Prevalenza" - Un punto centrale del chiarimento riguarda come verificare che il fondo investa prevalentemente, per più del 50 % dell’ attivo, nell'economia reale specialmente quando ci sono più livelli di fondi coinvolti. L'Agenzia specifica che tale requisito deve essere verificato sia in capo all'OICR sottoscritto direttamente dagli enti previdenziali, sia analizzando i fondi sottostanti. Le modalità di verifica differiscono a seconda della natura di quest’ultimi :
⇒ Nel caso di investimento in un OICR "compliant" (ovvero un fondo il cui regolamento impone già l'effettuazione di investimenti qualificati in misura prevalente), questo viene considerato interamente come un investimento qualificato. Il fondo di fondi non deve effettuare ulteriori calcoli analitici, ma semplicemente verificare che il regolamento del fondo partecipato sia compatibile con la disciplina agevolativa;
⇒ Nel caso di investimento in un OICR "non compliant" senza vincoli statutari specifici, è necessario adottare un approccio look-through. Questo approccio permette di analizzare la composizione effettiva del portafolgio e comporta che il fondo di fondi debba calcolare la quota effettiva investita dal fondo sottostante in imprese eleggibili, applicando un "effetto demoltiplicativo" per considerare valido ai fini della prevalenza solo l'investimento reale sottostante.
Tempistiche delle verifiche - Infine, l'Agenzia chiarisce il momento temporale in cui effettuare queste verifiche per i fondi. Il requisito della prevalenza deve essere accertato al termine del "periodo di investimento", ovvero la fase temporale necessaria al raggiungimento degli obiettivi di composizione del portafoglio previsti dal regolamento. Inoltre, non pregiudicano l'agevolazione i disinvestimenti effettuati nella fase finale di vita del fondo (fase di dismissione), poiché è fisiologico che questi avvengano in base alle opportunità di mercato per liquidare il portafoglio.
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