La Covip con la risposta al quesito, in particolare chiarisce che solo al termine del percorso formativo professionalizzante e solo dopo aver conseguito la relativa attestazione può ritenersi perfezionata la condizione richiesta dall’art. 2, comma 1, lett. g) ai fini del riconoscimento del requisito di professionalità per gli amministratori dellle forme pensionistiche complementari.
COVIP – Risposta al quesito in materia di requisiti di professionalità di cui all’art.2, comma 1, lett. g) del DM n.70 del 2007