La Commissione di Vigilanza COVIP ha fornito chiarimenti in merito al riscatto dal Fondo di previdenza complementare ex art. 14, c. 5, del D. Lgs. n. 252/2005, da parte di quei lavoratori dipendenti appartenenti a determinati profili professionali, che al raggiungimento dell’età di 60 anni perdono il titolo abilitante allo svolgimento della loro specifica attività lavorativa.
Quando i lavoratori perdono il titolo abilitante per raggiunti limiti di età, cessano contestualmente dal rapporto di lavoro e maturano – se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione – il diritto alla pensione di vecchiaia: l’erogazione decorre però con le cosiddette “finestre”, generando un intervallo temporale tra maturazione del diritto ed effettivo pagamento.
A riguardo, è stato chiesto se sia possibile riconoscere il riscatto dal Fondo per cessazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 252/2005: l’Autorità precisa che questi lavoratori hanno titolo innanzitutto a richiedere la prestazione pensionistica complementare ex art. 11, comma 2, D. Lgs. 252/2005, purché abbiano almeno 5 anni di partecipazione.
La COVIP, con propria risposta al quesito posto da un fondo pensione negoziale, ha precisato che i lavoratori dipendenti e appartenenti a determinati profili professionali, che al raggiungimento dei 60 anni perdono il titolo abilitante allo svolgimento della loro specifica attività lavorativa, possono richiedere al Fondo l’erogazione della prestazione pensionistica complementare, ma non anche il riscatto ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.
La Covip precisa che tali lavoratori, nel momento in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, possono chiedere al Fondo l’erogazione della prestazione pensionistica complementare senza dover attendere l’effettiva erogazione della pensione base, a condizione che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di fruire del diritto di riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, la Covip richiama i previgenti orientamenti con i quali aveva precisato che per qualificare tali situazioni vanno esaminati non soltanto i profili formali ma anche i profili di carattere sostanziale, tra cui il mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto al fondo, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi.
Dall’esame dei precedenti orientamenti, ne deriva che non si realizza una situazione di “cessazione dei requisiti di partecipazione”, in capo ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e maturino il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005. Questi soggetti possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare, ma non anche il riscatto.
La Covip osserva che quanto detto trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non hanno chiesto il riscatto e sono rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Anche costoro non hanno più alcuna ragione per invocare la “cessazione dei requisiti di partecipazione”.