Quando l’aderente contrattuale ad un fondo pensione negoziale trova un nuovo impiego in un nuovo contesto produttivo, e non risulta più destinatario del contributo datoriale, è possibile il riscatto della posizione previdenziale per perdita di requisiti (ex art. 10, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993), dopo la manifestata intenzione di non trasformare la propria adesione da contrattuale a volontaria ?
A tal proposito, con la risposta di ottobre 2025, la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione richiama i chiarimenti già forniti n materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, adottati il 17 settembre 2009, ed applicabili anche alla fattispecie di perdita dei requisiti di partecipazione di cui al previgente Decreto lgs. 124/1993.
Nella risposta si fa riferimento alla situazione in cui versa un aderente ad un fondo pensione negoziale, di norma istituito tramite accordi sindacali, e aperto, ad una specifica categoria professionale individuata da un contratto collettivo di riferimento. Nel più dei casi, per questi fondi di categoria, è prevista un’ iscrizione automatica ( contrattuale ) e il datore di lavoro è tenuto a versare parte della contribuzione. I lavoratori, dal canto loro non sono obbligati a versare contributi propri, ma possono farlo volontariamente avendo, in ogni caso, tutti i vantaggi dell’ iscrizione ai fondi pensione. Se cambia l’impiego, e con esso la categoria professionale di riferimento, i requisiti di partecipazione vengono persi ma ciò non comporta l’automatica esclusione dal fondo.
Nei succitati orientamenti interpretativi è stato infatti osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza). Ciò è stato chiarito in relazione ad una situazione particolare, come quella di cessione di ramo d’azienda assistita dall’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.
Secondo la Covip tale interpretazione può trovare applicazione anche nella diversa situazione in esame dove sono venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi all’adesione derivanti da contratto collettivo , in ragione del mutato contesto lavorativo dell’aderente.
Conclude la Commissione che la situazione prospettata, nuova e diversa rispetto a quella che ha dato luogo all’adesione del predetto lavoratore al FONDO, debba essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione, e come tale legittima il riscatto da parte dell’aderente dei contributi contrattuali accumulati.
WST Law & Tax