Forme pensionistiche complementari

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COVIP - Delibera 7 febbraio 2024 : contributo di finanziamento, versamento entro il 31 maggio


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024 della delibera 7 febbraio 2024,  la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione ( COVIP )  ha determinato misura, termini e modalità di versamento del contributo 2024 dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari.

La delibera stabilisce che per l'anno corrente , ciascuna forma pensionistica complementare che al 31.12.2023 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n.252/2005, e tenuta al versamento di un contributo ad integrazione del finanziamento della COVIP, nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.

Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Sono esclusi dal versamento del contributo i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

TERMINI PER IL PAGAMENTO

Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 maggio 2024, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate.

Il mancato pagamento della contribuzione secondo le modalità previste comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

Fonte : Gazzetta Ufficiale