Forme pensionistiche complementari

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Covip – Delibera 22.12.2020 : istruzioni su trasparenza e modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari


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La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, con due delibere del 22 dicembre 2020, ha adottato: 

a) Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza;

b) Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Le Istruzioni, adottate a seguito di pubblica consultazione, sono articolate in varie Sezioni, dedicate a: Disposizioni di carattere generale - Disposizioni In materia di annunci pubblicitari; Disposizioni in materia di nota informativa; Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche; Disposizioni sui siti web, sulle tecnologie informatiche e sui rapporti con gli aderenti e i beneficiari.  

A sua volta, il Regolamento, non sottoposto a pubblica consultazione in quanto volto ad aggiornare disposizioni Covip sulle modalità di raccolta delle adesioni rispetto alle novità contenute nelle Istruzioni di vigilanza in tema di trasparenza adottate a seguito di consultazione pubblica, è articolato su diversi Capi, riguardanti: Disposizioni generali; Raccolta delle adesioni; Raccolta delle adesioni a forma pensionistiche complementari mediante sito web; Disposizioni finali.  

Per quanto riguarda, la Raccolta di adesioni, il Regolamento conferma l’importanza della Nota informativa che, per la Parte I relativa a “Informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice relativa a “Informativa sulla sostenibilità”, è da consegnare preventivamente e gratuitamente al potenziale aderente. 

Una parte non secondaria del Regolamento riguarda le regole di comportamento da seguire nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari. 

Il Capo dedicato alla raccolta delle adesioni mediante sito web, al cui utilizzo il potenziale aderente deve prestare consenso espresso, chiarisce che le forme pensionistiche - negoziali, preesistenti, fondi pensione aperti, PIP - possono raccogliere le adesioni via sito web sia direttamente che tramite i soggetti abilitati a procedere alla raccolta delle adesioni nella modalità ordinaria. 

Il Regolamento, fra l’altro, richiede che la procedura di raccolta delle adesioni mediante il sito comporti l’acquisizione da parte del potenziale aderente della Parte I/ “Informazioni chiave per l’aderente” e dell’Appendice/ “Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa prima della formalizzazione dell’adesione nonché l’informazione in merito al diritto dell’aderente di recedere entro il termine di 30 giorni senza dover sostenere costi e senza dover indicare il motivo del recesso.

Fonte: Covip - Delibera 22 dicembre 2020