Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Circ. n. 4209 del 17.09.2020: Rita – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata


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Con la circ. n. 4209 del 17.09.2020 la COVIP ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” ( RITA ) che consente, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs.252/2005, l’erogazione di una prestazione di previdenza complementare sino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia previsti dal sistema pensionistico obbligatorio. I chiarimenti riguardano: 

1) Possibilità di percepire la RITA da parte degli iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati o di anzianità, erogati dagli enti previdenziali di base:

  • la RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità, poiché la normativa contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità esclusivamente con i trattamenti pensionistici di vecchiaia.

2) Compatibilità della percezione della RITA con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero:

  • è possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della RITA poiché, ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 4-bis, del Decreto Lgs. 252/2005, il requisito della cessazione dell’attività lavorativa e l’inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all’aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma.

3) Possibilità di erogare la RITA in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia:

  • la RITA non può essere concessa all’aderente in tutti quei casi in cui, a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate poiché, ai sensi dell’art. 11, comma 4, Decreto lgs. 252/2005, la RITA è un’erogazione periodica e l’elemento della frazionabilità in rate è un requisito imprescindibile.

4) Possibilità di eventuali versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA:

  • sono consentiti versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA, considerato che la normativa non prevede alcun limite in merito.

5) Modalità di attestazione del requisito dell’inoccupazione, utile per la RITA decennale, di cui all’art. 11, comma 4-bis, del Decreto Lgs. 252/2005:

  • I soggetti in condizione di non occupazione potranno certificare la relativa condizione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

6) Possibilità da parte delle forme pensionistiche complementari di poter accertare la sussistenza del requisito del raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza attraverso dichiarazione resa dall’aderente stesso:

  • laddove alla forma pensionistica complementare non sia nota l’età prevista nel regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia, la stessa può essere indicata da parte dell’aderente.

7) Modalità di calcolo della maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza “entro i cinque anni successivi” ed “entro i dieci anni successivi”, previsti all’art. 11, commi 4 e 4-bis, del Decreto Lgs. 252/2005:

  • per il relativo calcolo deve aversi riguardo al momento della richiesta della RITA.

Fonte: COVIP - Circ. n. 4209 del 17.09.2020