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Rimpatriati : L’ INPS riepiloga le regole per la prestazione di disoccupazione


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La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali ed è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero in Stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero.

La prestazione decorre dal giorno del rimpatrio, se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l’impiego entro sette giorni dal rimpatrio; dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata dichiarata tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio. La durata massima della prestazione è di 180 giorni.

L’importo della prestazione è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento della prestazione. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso Cap di residenza o domicilio del richiedente.

I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare/assegno unico e universale per i figli a carico secondo i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti. La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione. Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno dodici mesi, di cui sette effettuati all’estero.

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, in alternativa si può fare la domanda tramite il contact center o agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con il mess. n. 1328 del 2.04.2024 l’ INPS ha riepilogato le regole che presidiano al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ai cittadini disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria o da uno Stato non convenzionato.

L’ Istituto è tenuto a verificare sempre, prima di erogare la prestazione, se il soggetto ha diritto a una prestazione di disoccupazione nello Stato estero  in cui ha cessato l’attività lavorativa.

In base all’articolo 64 del regolamento Ce 884/2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a sei mesi.    

PEASI CON NORMATIVA COMUNITARIA

Il richiedente la prestazione ha la facoltà ma non l’obbligo di presentare il documento portatile U1, che riporta i periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione, e il documento portatile U2, contenente l’indicazione del periodo entro il quale la prestazione può esser erogata. Infatti nel caso in cui il richiedente abbia già fruito di giornate indennizzate, queste andranno detratte da quelle spettanti in Italia dopo il reimpatrio.

Qualora la persona non fosse in possesso del documento portatile, le informazioni previdenziali necessarie per la definizione della domanda di disoccupazione verranno reperite direttamente dall’ INPS .

PAESI NON COVNZIONATI

Diversamente, per i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stato estero non convenzionato, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

La durata massima prevista per la prestazione è di 180 giorni.