Con il mess. n. 750 del 20.02.2024 , l’Istituto illustra il parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’INPS in merito allo stato di disoccupazione e ai limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL .
Dal parere in via indiretta si desume che per l'accesso alla prestazioni di disoccupazione dei lavoratori dipendenti o iscritti alla Gestione Separata l'età minima di accesso è 16 anni.
Il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario. Limiti di età sono invece previsti per l'iscrizione al collocamento mirato (decreto del Presidente della Repubblica 333/2000).
Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle indennità NASpI e DIS-COLL.
La prassi vuole che anche la semplice domanda di NASpI o DIS-COLL equivalga al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, documento attraverso il quale il lavoratore in ricerca di occupazione dichiara, di norma la Centro per l'Impiego, la sua immediata disponibilità a ricoprire una nuova posizione lavorativa.
Il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. Dalla relativa impossibilità di rilascio della DID per i giovani di età inferiore ai 16 anni se ne deduce , quindi, il diniego all'accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Fonte: INPS - Mess. n. 750 del 20.02.2024