Con il mess. n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta dell'indennità di disoccupazione NASpI per i dipendenti in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Già con la circ. n. 94 del 12.05.2015 l' INPS aveva precisato che, in caso di evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.
Il termine riprende a decorrere dal termine dello stato di malattia, consentendo così ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :
- dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno
L'INPS ha quindi precisato che, al fine di assicurare tempi celeri di liquidazione delle richieste, dal 1° marzo 2025 verrà richiesto l'invio del certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall'INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.
Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati contestualmente alla domanda di NASpI o successivamente tramite il modello “NASpI-Com”.