L’INPS ha recentemente integrato le proprie istruzioni riguardo il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Con il mess. n. 4254 del 13.12.2024 , vengono fornite indicazioni in riferimento al caso particolare in cui il lavoratore non possa vantare una retribuzione imponibile negli ultimi quattro anni, da utilizzare come base di calcolo dell’indennità. Ciò avviene non di rado nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi in quanto posto, per tutto il predetto quadriennio, in cassa integrazione a zero ore.
Si ricorda che, stando a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2015 n 22, la NASpI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni , divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente di 4,33.
La circ. n. 94 del 12.05.2015, fornendo un quadro d’assieme sulla disciplina, aveva chiarito sin da subito che, ai fini del calcolo dell’indennità, vanno considerate tutte le settimane di contribuzione, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.
Ciò premesso - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –ai fini del calcolo della prestazione NASpI si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o pagate direttamente da parte dell’INPS.
Un chiarimento non banale visto le numerose richieste di chiarimento pervenute all’ Istituto, il quale si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative per la gestione della casistica.
Fonte: INPS