Con la circ. n. 111 del 29.09.2020 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in materia risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI, di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.
L’art. 14, comma 1 e 2, del DL n. 104/2020, ha prorogato la sospensione dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo. Il comma 3 del medesimo articolo prevede una delle possibili deroghe al blocco dei licenziamenti, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i lavoratori aderenti all’intesa. La disposizione in argomento prevede ,inoltre, che ai suddetti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015 a condizione che, in sede di presentazione della domanda, venga allegato l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.
Ulteriori indicazioni vengono fornite dall’ INPS in ordine alla proroga disposta dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Fonte: INPS - Circ. n. 111 del 29.09.2020