L' Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 giugno 2021, ha indicato le modalità per beneficiare dell’esenzione Irpef a fronte dell’erogazione della Naspi in soluzione unica.
L’art. 1, c. 12, della L. 160/2019 ( Legge di bilancio 2020 ), ha oramai due anni fa la possibilità di incassare l’indennità di disoccupazione esentasse se erogata in soluzione unica, invece che mensile, per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l’attività lavorativa del socio.
Il provvedimento, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni, dispone che, per avere l’esenzione Irpef, il beneficiario deve allegare alla domanda di liquidazione all’Inps i seguenti documenti:
- attestazione di iscrizione della cooperativa nel registro imprese della Camera di commercio e nell’albo nazionale delle società cooperative tenuto dalle Camere di commercio;
- stralcio dell’elenco dei soci con dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l’iscrizione del socio e l’attività svolta;
- autodichiarazione in cui si afferma che la Naspi viene destinata al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è incassata la Naspi.
A fronte di ciò, l’Inps non applicherà la tassazione sulla somma erogata ed evidenzierà l’agevolazione nella certificazione unica.
Fonte: Entrate - Provvedimento 17 giugno 2021