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INPS : Casse professionali e Gestione separata, via libera alla ricongiunzione


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Dal 9 febbraio 2026, i professionisti potranno ricongiungere i contributi  versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge n. 45/90, potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione. Tale possibilità, già prefigurata nei mesi precedenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trova ora la disciplina di dettaglio nella circolare n. 15 del 9.02.2026 dell’ INPS.

Con la circolare in commento l’ Istituto recepisce il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( sentenza n. 26039/2019 ) che ha riconosciuto al professionista un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

Appare opportuno precisare che tale apertura non trova applicazione per i periodi contributivi accreditati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive della medesima e le gestioni autonome, la cui ricongiunzione resta disciplinata dalla Legge n. 29/1979. Di conseguenza, rimane preclusa la possibilità di trasferire la contribuzione da e verso la Gestione Separata per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e per i lavoratori autonomi, quali artigiani e commercianti.

Nuove regole per la ricongiunzione del professionista

Per la ricongiunzione “ in uscita “ dalla Gestione Separata, l’ INPS dovrà attenersi a quanto stabilito dalla i criteri stabiliti dalla Legge n. 45/1990 senza particolari margini operativi. Verifica dell'estratto conto assicurativo, rivalutazione del montante con applicazione del tasso annuo composto del 4,5% e trasferimento della contribuzione alla Cassa sono i passaggi procedurali a carico dell’ INPS.

La circolare chiarisce, invece,  nel dettaglio quali sono i limiti per la ricongiunzione “ in entrata”, verso la Gestione Separata, di periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali.

1.       La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione ancora disponibili maturati presso l’altra forma previdenziale  ;

2.       Pur potendosi ricorrere alla ricongiunzione di cui alla legge n. 45/90 anche nei casi in cui l’iscritto sia già titolare di pensione diretta, resta fermo che non è possibile trasferire periodi assicurativi che hanno già dato luogo a pensione in quanto tale contribuzione non è più disponibile.

3.       Non è possibile trasferire contribuzione anteriore al 1°aprile 1996, data di istituzione della Gestione Separata.

Pertanto la ricongiunzione resta preclusa a chi vanta un’ anzianità assicurativa anteriore al 1° aprile 1996.

Calcolo degli oneri

L’ INPS ricorda anche che l’operazione non è gratuita. Il professionista sarà tenuto al versamento di un onere economico calcolato con i criteri dell’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, co. 5 del Dlgs n. 184/1997.

L' onere è ottenuto dalla moltiplicazione del reddito conseguito negli ultimi 12 mesi (o del periodo inferiore se sono stati lavorati meno di 12 mesi) anteriori alla domanda (si considera anche il reddito eventualmente accreditato nella cassa professionale se meno remoto rispetto a quello accreditato nella Gestione Separata) per l’aliquota di computo del 33% (aliquota ivs valida per i collaboratori coordinati e continuativi) rapportando il calcolo all’entità del periodo ricongiunto.

L’Inps spiega che tale aliquota è fissa (vale anche per i professionisti con partita iva che versano i contributi con quella del 25%) e che il reddito di riferimento così determinato non può risultare inferiore al minimale 2026 di 18.808€  né superiore al massimale di 122.295€.

Dall’onere così calcolato viene sottratto l’ammontare dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza (rivalutato al tasso annuo comporto del 4,5%) determinando così l’onere netto da porre a carico del professionista che si vuole avvalere della ricongiunzione. 

Cumulo , ricongiunzione e totalizzazione qual è più conveniente ?

Dal 9 febbraio 2026, i liberi professionisti con contribuzione mista tra Casse professionali e Gestione Separata INPS potranno unificare i periodi contributivi ai fini pensionistici avvalendosi in alternativa tra cumulo gratuito ( la pensione viene erogata in un'unica soluzione, ma l'importo è il risultato della sommatoria di diverse quote pro-rata maturate nelle diverse gestioni ) totalizzazione (simile al cumulo per l'assenza di oneri e sommatoria pro-rata, ma il calcolo della prestazione avviene con il metodo contributivo ) e ricongiunzione.

La determinazione dello strumento più idoneo richiede una valutazione comparativa basata sulla convenienza economica e finanziaria.

Generalmente la ricongiunzione appare preferibile per il professionista che dispone della liquidità necessaria, o di un montante trasferibile capiente, e punta a massimizzare il valore dell'assegno futuro attraverso la scelta del un regime di calcolo più premiante.

Di contro, il cumulo si rivela la soluzione più efficiente per chi intende valorizzare carriere frammentate senza esporsi a esborsi certi, garantendosi comunque la possibilità di sommare i periodi per il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi minimi.

Per quanto riguarda la totalizzazione, la convenienza ricorre solo in scenari residuali in cui la totalizzazione rappresenta una scelta obbligata per l’ incompatibilità con il cumulo,  per carriere interamente contributive o qualora l'onere di ricongiunzione risulti insostenibile a fronte di un incremento pensionistico esiguo.

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