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Ricorsi INAIL , procedure rinnovate dopo il Collegato Lavoro.


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Con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro, è stata modificata la disciplina in materia di ricorsi INAIL legati all’ambito tariffario. 

L’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 “Disposizioni in materia di lavoro” ha modificato il regolamento concernente i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 ( di seguito Regolamento ) . Le nuovi disposizioni trovano applicazione dal 12 gennaio.  

Le principali novità riguardano la ripartizione delle competenza a decidere i ricorsi amministrativi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e quelli in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico ( art. 1 e 2 del DPR 314/2001 ) e le modalità e i termini di presentazione delle istanze ( art. 4 del DPR 314/2001 ).   

Con la circ. n. 4 del 29.01.2025 l’ INAIL  ha illustrato la nuova disciplina impartendo istruzioni alle proprie sedi. Per quanto riguarda aziende e intermediari le nuove disposizioni prevedono : 

Competenza a decidere – In virtù di quanto previsto dall’ art. 2 del Collegato Lavoro, sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento concernenti la ripartizione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di tariffe e premi su base territoriale.  

Per i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi ( art. 1 ) relativi a :

1.       classificazione delle lavorazioni;

2.       oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;

3.       decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;

4.       l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della legge n. 88/1989.

L’ individuazione del organo a cui indirizzare il ricorso deve essere individuato in base un criterio territoriale  rispettivamente direzione regionale; alla sede regionale di Aosta; alla direzione provinciale di Trento e alla direzione provinciale di Bolzano.

Questa modifica risponde ad esigenze di razionalizzazione e semplificazione in favore di una maggiore efficienza e speditezza dei procedimenti contenziosi, decentrando sul territorio la competenza a decidere in considerazione della natura strettamente tecnica delle disposizioni che regolano la materia tenuto conto che le medesime strutture hanno provveduto sino ad or alla preistruttoria dei ricorsi, poi inoltrati alla Direzione centrale.

Resta, invece, immutata la competenza delle sedi territoriali che continuano a decidere i ricorsi contro i provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, come stabilito dal testo del nuovo articolo 2 del regolamento.

Modalità di invio dei ricorsi - In riferimento all’art. 4 del DPR, il comma 3 del Collegato Lavoro ha modificato le modalità di impugnazione  che potrà avvenire esclusivamente on line a partire dal 12 gennaio 2025. In precedenza  le modalità attraverso cui un datore di lavoro poteva presentare ricorso erano la consegna diretta; spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Le nuove norme stabiliscono invece una modalità unica di inoltro e un termine di 30 giorni che decorre dalla ricezione del provvedimento emesso da INAIL.    

Efficacia sospensiva dei ricorsi – La circolare dà atto del fatto che nulla è cambiato in merito all’efficacia sospensiva dei ricorsi.  Pertanto la presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all’11 gennaio 2025 al Consiglio di amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.

In merito all’applicazione degli interessi di rateazione sulla differenza fra la somma versata e quella dovuta a seguito della decisione del ricorso, restano confermate le modalità di calcolo. Nel caso in cui il ricorso venga deciso entro i termini fissati, si applica il tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato, mentre se il ricorso viene deciso oltre i termini il calcolo degli interessi sulle integrazioni di premio dovrà essere effettuato applicando il tasso di differimento e di dilazione in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento fissata in seguito alla decisione sfavorevole del ricorso.