Facendo seguito alla circ. n. 13 del 3.04.2020, l’ INAIL fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni garantite dall’ Istituto in caso di infezione da Covid-19 di origine professionale. Questa volta lo strumento utilizzato dall’ Ente previdenziale sono delle FAQ ( Frequently Asked Question ), delle domande a risposta diretta, ritenute lo strumento più idoneo per chiarire ulteriormente le modalità di riconoscimento dell’infortunio, attestato mediante certificato medico legale, e le categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.
Vengono innanzitutto confermate le normali prassi aziendali in caso di contagio. Il datore di lavoro è tenuto a procedere con la denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 3 1965, n. 1124 mentre il medico certificatore dovrà fornire trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.
L’infezione da Covid-19, infatti, verrà trattata come un vero e proprio infortunio sulla base del presupposto tecnico-giurdico dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus ( vedi nota n. 3675/2020 del 17 marzo ).
L’ INAIL precisa che, nel caso di professioni a rischio come quella sanitaria, per le quali sia estrinsecato il “rischio specifico”, vale una presunzione di esposizione professionale in caso di contagio. Rientrano tra le professioni a rischio, tutte quelle che richiedono di entrare in contatto con il pubblico. Per il resto l’accertamento dell’ Istituto seguirà la normale procedura medico-legale disposta su quattro possibili livelli: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
La tutela assicurativa verrà riconosciuta anche “in itinere “. In tal caso l’ INAIL prenderà in considerazione ulteriori elementi rispetto a quelli già richiamati come l’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.
Fonte: INAIL