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Reddito di cittadinanza e quota 100: parte il cantiere del cambiamento


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Nella serata del 17.01.2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legge con l’introduzione, entro il prossimo aprile, del reddito di cittadinanza e della cd. “ quota 100 “, cioè la revisione dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata.

La Legge di Bilancio 2019 non ha fatto altro che stanziare le risorse necessarie per le due misure (13,2 miliardi in totale), rinviando a successivi decreti attuativi il compito di definire in modo dettagliato la disciplina rispettivamente del reddito di cittadinanza e “ quota 100 “.

Il provvedimento, pubblicato prossimamente in Gazzetta Ufficiale, stabilisce dunque le regole per l’attuazione di una delle misure cardine del programma giallo-verde, la norma che permette a chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati, di andare in pensione in anticipo. Il provvedimento in commento non si limita solamente all’introduzione della cd. Quota 100.

Nelle schede riportate di seguito si illustrano le principali innovazioni in campo pensionistico nonché nuove previsioni riguardanti i fondi di solidarietà bilaterali di cui vengono ampliate le competenze. Si dà inoltre una sintesi schematica delle principali disposizioni che regoleranno il funzionamento del Reddito di Cittadinanza.

PENSIONE CON "QUOTA 100":

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata , senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta " pensione quota 100 ". 

POSSIBILI BENEFICIARI: Possono beneficiare della pensione quota 100 gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle gestioni esclusive e sostitutive in possesso dei seguenti requisiti:   

  • Requisito anagrafico: almeno 62 anni di età ( nati non oltre il 31.12.1959 ). Il requisito è soggetto ad incremento per crescita della speranza di vita.
  • Requisito contributivo: 38 anni di anzianità contributiva. Al fine di facilitare il conseguimento dell'anzianità contributiva minima è prevista la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi presso diverse gestioni previdenziali.

DECORRENZA DELLA PENSIONE " QUOTA 100 ": 

Al raggiungimento dei requisiti l'uscita non sarà immediata. Per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, sono previste tre finestre di accesso per tre diverse categorie di lavoratori: 

  • Il 1° aprile 2019, per i lavoratori privati; 
  • Il 1° agosto 2019, per i lavoratori pubblici;  
  • Il 1° settembre 2019, per i lavoratori del comparto scuola;

Chi invece maturerà i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, andrà in pensione:

  • Dopo tre mesi se lavoratore privato;
  • Dopo 6 mesi se lavoratore pubblico;
  • Autunno 2019 se dipendente scuola.

GLI ESCLUSI DA " QUOTA 100 ": 

Non tutti potranno usufruire delle finestre d'uscita di Quota 100. Il decreto esclude categorie che già godono di misure più vantaggiose in ragione della particolare attività svolta. Restano escluse da questa misura pensionistica: Forze armate e polizia, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco.  Inoltre il decreto esclude: 

  • Lavoratori beneficiari di “iso-pensione” in essere o erogata (art.4 Legge Fornero n. 92/2012);
  • Lavoratori beneficiari, nell’ambito di un processo di esodo, di assegno straordinario erogato da un fondo di solidarietà bilaterale (art. 26 d.lgs. n.148/2015);
  • Lavoratori beneficiari, nell’ambito di un processo di esodo, di assegno straordinario erogato da un fondo di solidarietà alternativo (art. 27 d.lgs. n.148/2015);

DIVIETO DI CUMULO QUOTA 100 CON REDDITI DA LAVORO:

E' fatto espresso divieto di cumulare l'assegno di "quota 100" con altri redditi di lavoro dipendente e autonomo nel periodo dalla decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 

Va precisato che tale divieto non deve essere inteso come un divieto assoluto. Sono di fatto consentite le attività occasionali che non determinano un reddito superiore i 5mila euro l'anno ( soglia prevista per i redditi di lavoro autonomo occasionale ).  

PENSIONE ANTICIPATA:

Il decreto ha previsto il congelamento dell'incremento di 5 mesi dell'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 2019. Il requisito resta quello operante fino il 31.12.2018, quindi:

  • Per le donne: 41 anni e 10 mesi 
  • Per gli uomini: 42 anni e 10 mesi

Non è stata modificata la disposizione che prevede il periodico adeguamento del requisito contributivo all'andamento della speranza di vita. L'applicazione nel 2020 non è certa e necessità di qualche chiarimento.

Una volta maturati i requisiti i lavoratori percepiranno la pensione dopo tre mesi. I lavoratori, che maturano il predetto requisito dal 1° gennaio 2019 al momento dell'entrata in vigore del decdreto, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI: 

Sono " precoci quei lavoratori che: 

  • siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria (AGO, regimi sostitutivi, regimi esclusivi) da una data precedente il 1° gennaio 1996
  • abbiano accumulato 52 settimane di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di età
  • si trovino in particolari situazioni di bisogno o abbiano svolto particolari lavori (art. 1, comma 199, l. n.232/2016)

Per questa categoria di lavoratori il decreto ha previsto: 

  • Riduzione del requisito di anzianità contributiva. Il requisito si ritiene soddisfatto con 41 anni di anzianità contributiva. Quindi, ai dati 2018 si ha una riduzione del requisito contributivo pari per gli uomini ad un anno e 10 mesi e per le donne a 10 mesi rispetto alla normale anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.
  • Il superamento dell’aggancio alla speranza di vita. Il Decreto abroga le precedenti disposizioni secondo cui “al requisito contributivo ridotto … continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita …” (art. 1, comma 200, l. n.232/2016, confermato dall’art. 1, comma 149, l. n. 205/2017).  In questo modo è evitato il passaggio a 41 e 5 mesi a partire dal 1° gennaio 2019. 
  • Decorrenza della pensione. A partire dal 1° gennaio 2019 il diritto alla decorrenza della pensione opera trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei 41 anni dì anzianità contributiva.

PENSIONE DELLE LAVORATRICI CON SISTEMA CONTRIBUTIVO:

E' stata prevista la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti ( nate entro il 31 dicembre 1960 ) e 59 anni se autonome ( nate entro il 31 dicembre 1959 ), con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018.

La pensione viene calcolata secondo le regole già previste per chi opta per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo (d.lgs. n.180/1997).  Il montante contributivo è determinato dalla somma di due quote:

  • la prima, per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1995;
  • la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente.

Per le lavoratrici dipendenti, la decorrenza della pensione è prevista dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

Invece, per le lavoratrici autonome, il diritto alla decorrenza della pensione spetta dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE: 

L'art. 22, dedicato ai «Fondi di solidarietà bilaterali», apre alla possibilità della pensione anticipata anche ad età inferiori, finendo per interessare un lavoratore con anzianità inferiori a quelle previste per quota 100, a patto che ricorrano le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore deve operare in un settore non rientrante nel campo delle integrazioni salariali per il quale sia stato costituito, con accordo tra imprese e sindacati, un Fondo di solidarietà;
  • Lo stesso lavoratore deve poi rientrare nell’ambito di un accordo sindacale aziendale o territoriale finalizzato al «ricambio generazionale», accordo cioè che preveda «il numero di lavoratori da assumere in sostituzione» di quelli che andranno in pensione con «quota 100»

L'assegno straordinario: In presenza delle predette condizioni il " Fondo bilaterale per il ricambio genereazionale " potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno al reddito come misura di accompagnamento alla pensione dei lavoratori che nei tre anni successivi maturano i requisiti per quota 100.

Riscatto e ricongiunzione a carico dei fondi: I fondi avvalendosi di risorse messe a disposizione dai datori di lavoro, possono versare all'INPS contributi per riscattare o ricongiungere periodi assicurativi a favore dei lavoratori destinatari dell'assegno straordinario.

Il decreto prevede, inoltre:

◾il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni. Avrà un costo – uguale per tutti – di 5.241,30 euro di contributo da pagare per ogni anno di studio. 

◾la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell'onere del 50 percento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;

REDDITO DI CITTADINANZA: 

I beneficiari del Reddito di cittadinanza e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità.

Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

L'importo sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

Il Rdc viene riconosciuto dall'INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione.

Per questo viene previsto un meccanismo volto a garantire l'inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro.

In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

Vengono previste pesanti sanzioni  nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

a cura della Redazione