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Legge di bilancio 2019 - Reddito di cittadinanza, pensioni e quota 100


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La Parte I della Legge di bilancio 2019 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento ordinario n. 62/L) riporta un art.1 formato da ben 1143 commi.

Di seguito si riportano alcuni commi dell’art. 1 fra i più rilevanti tra quelli che trattano di assistenza e di previdenza.

 

REDDITO DI CITTADINANZA E "QUOTA CENTO" ( COMMI 255/258 )

In un processo che caratterizzato da due passaggi - il primo che definisce le risorse disponibili e il secondo che regolamenta attraverso successivi ed “appositi provvedimenti normativi” il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza e ulteriori forme di anticipazione del pensionamento ( quota 100 ) - la Legge di bilancio 2019 dà vita a due Fondi.

In particolare, tale legge istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7.100 milioni di euro per il 2019, 8.055 milioni per il 2020 e 8.317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019).

Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione (REI) (comma 255).

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai centri per l’impiego (fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ).

Le Regioni vengono autorizzate ad assumere fino a complessive 4 mila unità di personale da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 258).

Dieci milioni di euro per il 2019 sono destinati ad ANPAL Servizi Spa.

E’ disposta, inoltre, l’istituzione, ugualmente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ha una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per il 2019, 8.336 milioni per il 2020, 8.684 per il 2021, 8.153 per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (nel testo iniziale ammontavano a: 6.700 milioni di euro per il 2019, e a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2024) (comma 256).

L’intervento stanzia le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l’incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, sottolineando per gli “appositi provvedimenti normativi “ dovranno operare nei limiti delle risorse stanziate (che ne costituiscono il relativo limite di spesa).

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

Fondo per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza.

<<255. Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.>>

Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

<<256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.>>

Possibile rideterminazione della dotazione dei due Fondi.

<<257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi. L’amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.>>

Potenziamento dei centri per l’impiego.

<<258. Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall’anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.>>

 

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ( COMMA 260 )

La legge di bilancio modifica, per il periodo 2019-2021, le regole che disciplinano la rivalutazione delle pensioni.

Dopo aver confermato che la rivalutazione si continua ad effettuare secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, della l. n. 448/1998 e, quindi, che la rivalutazione si applica “per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti …” pensionistici, la Legge di bilancio 2019 stabilisce che la rivalutazione, la quale tiene conto dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, si applica integralmente per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo. Il che equivale a dire che la rivalutazione è da applicare pienamente per le pensioni fino a 1522 euro lordi (trattamento minimo Inps 2018 uguale a euro 507, 42 ).

Per le pensioni di importo maggiore, vengono previste 6 fasce di in cui la rivalutazione è applicata in percentuali via ridotte in relazione all’ammontare crescente dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti,

<<260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.>>

 

ALIQUOTE DI RIDUZIONE DELLE PENSIONI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 100.000 EURO LORDI SU BASE ANNUA ( COMMI 261-268 )

I commi da 261 a 268, introdotti nel corso dell’esame al Senato, dispongono, a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo.

I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi, istituiti presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati, denominati “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato”.

 

Pensioni elevate e relative aliquote di riduzione.

<<261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.>>

Rivalutazione degli importi soggetti alla riduzione.

<<262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.>>

Criterio di applicazione della riduzione; non applicabilità alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo.

<<263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. >>

Adeguamento alle nuove norme da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale

<<264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell’ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>

Istituzione del Fondo risparmio

<<265. Presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.>>

Trasferimento delle risorse rinvenienti dal riduzione al Fondo risparmio ed accertate sulla base di una Conferenza di servizi

<<266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>

Clausola di salvaguardia

<<267. Per effetto dell’applicazione dei commi da 261 a 263, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.>>

Tipologie di pensioni sottratte alla riduzione

<<268. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.>>

A cura della Redazione