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INPS – Mess. n. 696 del 15.02.2018: Amianto – Settore produzione di materiale rotabile ferroviario.


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Con il mess. n. 696 del 15.02.2018, l’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al beneficio previdenziale previsto per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività, senza adeguati equipaggiamenti di protezione dalle polveri, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.

L’art. 1, comma 246, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato in parte quanto previsto dall’art. 1, comma 277, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Con la novella 2017 il beneficio previdenziale ex art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257 è riconosciuto per il periodo di realizzazione delle operazioni di bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavoratori a condizione che ci sia stata continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. L’intero periodo andrà moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

DOMANDE DI ACCESSO AL BENEFICIO:

Le domande dirette al riconoscimento dei benefici sopra citati devono essere corredate dalla dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della Legge finanziaria 2018, non oltre il 2 marzo 2018.

L’INPS precisa che, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare la dichiarazione entro il termine di decadenza del 2 marzo 2018, la stessa potrà essere integrata entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione pubblicato nella sezione “modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP 130 v.0 “dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’art. 1, c. 246, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Fonte: INPS