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INPS - Mess. n. 2150 del 6.06.2024 : Opzione Donna - istruzioni per la liquidazione della pensione


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L’ Inps si appresta a liquidare nei prossimi giorni la pensione anticipata detta “Opzione donna” secondo le regole stabilite dalla legge di bilancio 2024.

Con il mess. n. 2150 del 6.06.2024 è stato reso noto che sono disponibili le relative procedure per l'inoltro delle domande.

La pensione anticipata Opzione Donna spetta solo alle donne che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2023, contributi per almeno 35 anni e l’età di almeno 61 anni e che si trovino in particolari condizioni lavorative e sociali, come l’assistenza a una persona con grave handicap ( Legge 104/1992 ), oppure essere invalida civile almeno al 74%, oppure dipendente o licenziata da una azienda in stato di crisi.

I requisiti dell’handicap e dell’invalidità, aggiunti dall' ultima Legge di bilancio, attribuiscono a Opzione DOnna anche un carattere assistenziale e, come tale, meritevole di altre facilitazioni. Ciò è confermato dall’abbassamento dell’età da 61 a 60 anni se nella famiglia è presente un solo figlio, fino a 59 anni se sono presenti due o più figli, ancora a 59 anni e senza figli quando è in corso la crisi aziendale.

L’accesso a Opzione Donna  è consentito anche se sono presenti i requisiti per una pensione ordinaria. Se questa condizione è stata raggiunta nel 2021, gli operatori dell’Inps inviteranno l’interessata a manifestare chiaramente la scelta fra i due trattamenti pensionistici.

In qualsiasi caso il beneficio in corso non è compatibile con l’opzione al calcolo contributivo già utilizzata e divenuta irrevocabile. Caso tipico irrevocabile è aver già pagato tutto o in parte una pratica di riscatto.

Quanto ai contributi, valgono anche i quelli versati all’estero (Unione europea, Svizzera e Paesi SEE) o legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, rispettando il minimo internazionale di 52 settimane. Possono essere totalizzati anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla Brexit del 2020.

La decorrenza giuridica dei pagamenti osserva poi alcune differenze: a) non prima di febbraio 2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome, b) non prima della domanda per le dipendenti nel settore pubblico, delle poste, delle ferrovie e delle aziende elettriche, c) dal 1° settembre 2024 per il comparto della scuola, d) dal 1° novembre per il settore delle arti AFAM. 

Fonte: INPS - Mess. n. 2150 del 6.06.2024