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INPS - Mess. n. 617 del 9.02.2024 : DL Lavoro - Cassa integrazione anche a conguaglio


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Con il mess. n. 617 del 9.02.2024 , l' INPS chiarisce che, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Straordinaria prevista dall’articolo 30 del Dl 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro), convertito con modificazioni dalla legge 85/2023, l’anticipazione ai dipendenti da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio dai contributi a debito è consentita, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 148/2015.  

IL Decreto Lavoro, in deroga alla disciplina generale, ha previsto la possibilità di riconoscere un ulteriore periodo di Cigs, collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con ulteriori periodi  precedentemente concessi, in favore di aziende - anche in stato di liquidazione - che non avessero potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per cause non imputabili al datore di lavoro. La misura ha lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate, garantendo la tutela del reddito dei lavoratori coinvolti, nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa. 

Ulteriori chiarimenti in merito erano stati forniti dall Istituto rispettivamente con i Aprire il link interno in una nuova finestramess. n. 2512 del 4.07.2023 e il mess. n. 3575 del 12.10.2023

Fonte: INPS