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INPS - Mess. n. 2948 del 11.08.2023 : Cassa Integrazione Straordinaria per Imprese di interesse strategico - nuove istruzioni : le istruzione procedurali


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Con mess. n. 2948 del 11.08.2023 l' INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal DL 22 giugno 2023 n. 75

Il recente decreto all' art. 42 ha previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni Testo Unico sulle integrazioni salariali ( art. 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti ), un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria  fruibile fino al 31 dicembre 2023. 

Con le consuete tempistiche dilazionate, l' INPS ha illustrato i contenuti della disposizione. La previsione in questione si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale , con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese può essere concesso  su richiesta un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali. 

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023 in deroga a tutti i limiti di durata complessivi e singoli. 

Altro aspetto procedurale da tenere in considerazione riguarda la disapplicazione delle disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo. 

I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale saranno tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

Fonte: INPS - Mess. n. 2948 del 11.08.2023