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INPS – Mess. n. 2512 del 4.07.2023 : DL Lavoro – Le istruzioni per la cassa integrazione straordinaria in deroga


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Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), ora convertito in legge, ha previsto un ulteriore innesto di integrazioni salariali. Il nuovo trattamento ha come obbiettivo la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa. 

Per fronteggiare le situazioni di perdurante difficoltà aziendale, l’art. 30 ha previsto la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria ( CIGS ), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con un precedente periodo autorizzato,per le aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano completato nel 2022 i piani di ristrutturazione per motivi non imputabili al datore di lavoro. 

L’ INPS, con il mess. n. 2512 del 4.07.2023, si occupa della misura e ne illustra i tratti caratteristici. 

Il trattamento straordinario di integrazione previsto dall’art. 30 del DL 48/2023 può essere concesso in deroga a tutti i limiti di durata, complessivi e singoli ( art. 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 ), compreso quello stabilito per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale in forza del quale possono essere autorizzate sospensioni fino al massimo dell’ 80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo del programma autorizzato art. 22, c. 4. del D.Lgs. n. 148/2015 ).

Altro elemento caratteristico della misura, vede escluse le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione delle domande  ( art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015 ).

Destinatari – La nuova disposizione si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. 

Durata dell’ intervento – Il nuovo periodo di integrazioni salariali si colloca in continuità con il precedente è può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo di 15 mesi complessivi. 

Pagamento diretto - Per consentire il corretto monitoraggio, l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale verrà effettuata dall’INPS con pagamento diretto ai lavoratori. Pertanto l’azienda è tenuta a  inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione è a carico del datore di lavoro inadempiente. 

Il trattamento verrà concesso nel limite delle risorse stanziate pari a 13 mil di euro per il 2023 e 0,9 milioni di euro per il 2024.

Fonte: INPS