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INPS – Mess. n. 1321 del 23.03.2020 : Covid-19 - CIGO e Assegno ordinario


cigo e assegno ordinario
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Con mess. n. 1321 del 23.03.2020, l’ INPS fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della CIGO e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del mess. n. 1321 del 23.02.2020 è neutralizzato. Pertanto gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono reperibili tra i servizi on line dell’ Istituto seguendo il percorso per tipologia di utente “ Aziende, consulenti e professionisti “ ”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

Al momento dell’inserimento della domanda sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Con questa scelta, verrà consentito di non allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Il mess. n. 1321 del 23.03.2020 conferma la possibilità per i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario oppure hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale, di ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In tal caso sarà l’ INPS ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Fonte: INPS – Mess. n. 1321 del 23.03.2020