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INPS : Importi massimi delle prestazioni per il 2026


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Con la circolare n. 4 del 28.01.2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio  2026, dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CISOA), dell’Assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’Assegno di integrazione salariale e dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’Assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

La circolare riporta, inoltre, l’importo massimo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Per gli importi di dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, l’ importo lordo è pari a 1.423,69 € al netto pari a 1.608,66 €.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, a 1.456,72 €  per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, ,1.584,70 €. Stessi importi valgono per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Per l’ indennità straordinaria di continuità reddituale ( ISCRO ) il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della  prestazione, ossia il reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda, è pari a 12.749,18 euro e l’importo massimo della prestazione non può essere inferiore a 255,53 € e superiore a 817,69 €.

La circolare fornisce gli importi massimi anche per le prestazioni erogati dai Fondi di solidarietà del settore creditizio e cooperativo , della riscossione tributi erariali.

Fonte: INPS