La circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015, attuativa delle novità introdotte dal d.lgs. n. 148 del 14.09.2015, fornisce alcuni chiarimenti riguardo la nuova normativa generale delle integrazioni salariali con particolare riguardo alla normativa specifica in tema di CIGO. Importanti punti di novità su cui focalizzare l’attenzione sono di seguito riportati:
ANZIANITA’ DI EFFETTIVO LAVORO: La circolare precisa che sono compresi, al fine del computo dei 90 giorni di lavoro effettivo come requisito per avere diritto alle integrazioni salariali sia ordinaria che straordinaria, i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria.
NOZIONE DI UNITA’ PRODUTTIVA: La circolare chiarisce il concetto di unità produttiva identificandola con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel citare 5 sentenze della Corte di Cassazione la circolare rende esplicito che l’unità produttiva deve essere, dunque, funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. La corretta individuazione dell’unità produttiva è di fondamentale importanza in quanto consente di definire i limiti di utilizzo dell’integrazione salariale, il contributo addizionale ed individuare la competenza delle sedi INPS.
CONDIZIONALITA’ DELLE POLITICHE ATTIVE: La circolare recepisce quanto stabilito dal Dlgs 150/15 sulle politiche attive, circa gli obblighi dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali con sospensione o riduzione di orario superiore al 50% in 12 mesi, i quali dovranno essere convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.
DECORRENZA NUOVA DISCIPLINA CIGO: Il principio generale, introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo in esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In queste ultime ipotesi, la circolare chiarisce che non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e le modalità di presentazione della domanda rimangono regolate dalla precedente disciplina. Continuano invece ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina riguardo i trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.
DURATA DELLA CIGO: Riguardo alla durata, il Dlgs 148 conferma la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Ai suddetti fini si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Ai soli fini della presentazione della domanda per la CIGO, la circolare chiarisce che per le domande riguardanti eventi di riduzione o sospensione dell’ attività lavorativa intervenuti dal 24 settembre (giorno di entrata in vigore del decreto attuativo) al 2 dicembre (data di pubblicazione della circolare INPS in materia), il requisito di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare.
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE: La circolare in esame rinvia espressamente alle circolari MLPS n. 24 del 05.10.2015 e n. 30 del 09.11.2015 per le precisazioni in merito all’individuazione delle aziende destinatarie, alle causali integrabili, al rimborso del TFR, alla contribuzione e al procedimento per la cassa integrazione ordinaria.
Fonte: INPS