Con la circ. n. 101 del 12.12.2023, l’INPS illustra gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e si chiarisce, altresì, l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS.
I lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’art. 17 della L. 28 gennaio 1994, n. 84. La disposizione prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito da imprese qualificate le quali devono essere autorizzate dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività svolta dall' impresa autorizzata sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono poi iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità di sistema portuale o in sua assenza da quelle marittime.
Fonte: INPS