Stampa

DL Comparti produttivi : ammortizzatori sociali per i grandi gruppi di imprese


icona

Con la pubblicazione in Gazzetta della la Legge 1° agosto 2025, n. 113, di conversione del Decreto Legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.  

Focus della norma è di prevedere misure urgenti per la gestione delle crisi industriali, finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (ma anche di altri poli industriali), assieme a nuove disposizioni sulla cessione dei contratti nei trasferimenti aziendali.

Misure di carattere finanziario, volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti, sono accompagnate da specifiche disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito riguardanti, più in generale, i grandi gruppi di imprese.

Nello specifico la norma prevede : 

•      l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per l’integrazione salariale straordinaria (CIGS) per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa;

•       l’estensione della CIGS fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di imprese di grandi dimensioni con almeno mille dipendenti sul territorio nazionale;

•       un ulteriore periodo di CIGS per le imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione dell’azienda, nonché le condizioni di decadenza per i lavoratori sospesi;

•      l’aumento del limite di spesa per la CIGS ai lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate; la proroga dell’integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciario e accessori moda), per un periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l’anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Vanno poi evidenziate ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

In merito, con la circolare n. 121 del 13.08.2025, è intervenuta l’ INPS che ha illustrato in modo dettagliato  gli articoli e commi della norma, assieme alle relative istruzioni di natura operativa e contabile, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito, anche con specifico alle disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche. Il Messaggio fornisce, invece, chiarimenti circa il contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione (AdI), nelle more della procedura di rinnovo, al termine della fruizione delle prime diciotto mensilità spettanti dell’AdI.

Effettuata una, seppur breve, ricognizione sulle principali disposizioni normative a riguardo,

Di seguito sono evidenziate le principali disposizioni normative della Legge 1° agosto 2025, n. 113 : 

Art. 1 –Finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA   

L’articolo detta misure per garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, che sono qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’articolo 1 del DL n. 207/12. 

Sulla base di specifica e motivata richiesta dei Commissari, per garantire funzionalità e continuità produttiva degli impianti è prevista la possibilità che siano erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2025 da restituire entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito.

Art. 1-bis –credito agevolato per la riqualificazione e sviluppo industriale del porto siderurgico di Piombino.

Introdotto in sede di conversione, l’articolo prevede nuove regole per rendere praticabile l’accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell’area del Polo siderurgico di Piombino. 

Il concessionario acquisisce la proprietà superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e può, per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell’autorità concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione nel limite massimo di trenta anni.

Art. 3 – Investimenti semplificati negli stabilimenti di interesse strategico nazionale

Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex ILVA, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, viene estesa la possibilità di chiedere l’applicazione della normativa acceleratoria e di semplificazione sui programmi di investimento nelle aree industriali ex ILVA, secondo quanto disposto dal DL n. 104/23. 

 Il Decreto da ultimo citato prevede che il Consiglio dei ministri possa con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, dichiarare l’interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di Enti locali, Regioni, Province autonome, Amministrazioni statali e altri Enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. 

Con DPCM è nominato, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata, un Commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico. 

Art. 4 – Nuove risorse per l’indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale

L ’articolo autorizza, anche per il 2024 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l’anno 2023.

 Le risorse svincolate sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Lo svincolo riguarda le quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. 

Art. 5 – Disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 L’articolo introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali in procedura commissariale, nel rispetto di specifiche condizioni. 

Qualora il Commissario straordinario si sia rivolto all’Autorità giudiziaria in caso di annullamento o risoluzione del contratto, oppure per ottenere l’accertamento del mancato verificarsi del perfezionamento dello stesso, è riconosciuta comunque all’originario acquirente inadempiente la facoltà di cedere il contratto di acquisto senza incorrere nella violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Tale facoltà è esercitabile , in presenza di un’offerta irrevocabile da parte di un’altra impresa, anche a controllo pubblico, con un importo non superiore all’80% di quello versato per la aggiudicazione, con l’impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall’acquirente con il piano industriale.   

Art. 6 – Esonero contribuzione addizionale per imprese nelle aree di crisi industriale complessa.

 L’articolo prevede, per l’anno 2025, l’esonero dal pagamento del per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che richiedono il trattamento di CIGS di cui all’articolo 44, comma 11- bis, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.  

L’articolo prevede, per l’anno 2025, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che richiedono il trattamento di CIGS di cui all’articolo 44, comma 11- bis, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.   

Quest’ultimo dispone che, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.   

L’esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

Tenuto conto che gli oneri derivanti dall’attuazione della misura in argomento, valutati in 6,5 milioni di euro, fanno espresso riferimento all’anno 2025, l’esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. 

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno degli occupati nei gruppi di imprese. 

Per i gruppi di imprese con un organico superiore a mille addetti che, alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione, è autorizzato un ulteriore periodo di trattamento CIGS, fino al 31 dicembre 2027, con una percentuale di riduzione dell’orario di lavoro fino 100%.  

Tale ulteriore periodo è in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati e quindi anche con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta qualora ci siano stati periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro non coperti da trattamenti. 

I datori di lavoro autorizzati al trattamento di integrazione salariale straordinaria sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la normativa vigente, la quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile. 

Art. 8 – Cessazione di azienda. misure di sostegno ai lavoratori. 

Per il 2025 previsto un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, e previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale.  

Nelle ipotesi contemplate dalla norma, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria viene iscritto nel SIISL e decade dal trattamento qualora: 

a)      rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b)      non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. 

Le previsioni di cui alle lettere a) e b) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 

Per far valere tali obblighi L’impresa ammessa al trattamento deve, infine, comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco dei lavoratori beneficiari, per il loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). 

Art. 9 – Sostegno al reddito dei dipendenti da aziende sequestrate o confiscate. 

Viene incrementato il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si interviene così modificando le disposizioni inizialmente previste a riguardo dall’art. 1, comma 171, della Legge n. 213/23, elevando il suddetto limite da 700 mila euro per il 2024, a 8,7 milioni di euro per le annualità 2025 e 2026. 

Art. 10 – Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda.  

Modifiche sono apportate al Decreto Legge n. 160/24, prevedendo in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, identificate mediante il codici ATECO di riferimento, un trattamento di cassa integrazione ordinaria, per un periodo massimo di dodici settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2025, in deroga alla disciplina vigente, nonché alle disposizioni che relative alla durata dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA). 

La misura è prorogata per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ed è concessa in deroga ai limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Legislativo n. 148/15, nonché dalle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal FSBA. Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

Circa le modalità di pagamento della prestazione, il trattamento di integrazione salariale può essere erogato per il periodo di prova con pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro. 

Art. 10-bis – Tutele per emergenze climatiche

L’articolo prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili connessi ad eccezionali condizioni climatiche, possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. 

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. 

Inoltre, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 previsto nei casi di intemperie stagionali, il trattamento Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto non solo agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) ma anche , quale ulteriore elemento di novità, agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata.

 WST Tax & Law