È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, il decreto 21 luglio 2022, recante l’adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato e integrato il D.Lgs. 148/2015.
Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato D.Lgs. 148/2015.
ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE :
IL Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie. Viceversa per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i 15 dipendenti nel semestre o, a prescindere dal numero di dipendenti, l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.
La prestazione incontra limiti di durata massima complessiva di 13 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e di 26 settimane nel biennio mobile per datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Il decreto disciplina inoltre la composizione del fondo , la contribuzione di finanziamento e l'erogazione delle prestazioni.
Fonte: Min. Lavoro