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Min. Lavoro – Decreto 11 luglio 2025 : Collegato Lavoro, trasferimento delle risorse dal FIS ai fondi bilaterali


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In attuazione delle disposizioni del Collegato Lavoro, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 2025 stabilendo le modalità secondo cui i decreti istitutivi di ciascun fondo di solidarietà bilaterale, di nuova o recente istituzione, determinano la quota parte di risorse da trasferire accumulate dal Fondo di Integrazione Salariale FIS.  

Versano i contributi al FIS i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria , che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ( settoriali o territoriali ) con almeno un dipendente.  

In caso di costituzione di un nuovo fondo bilaterale, e per quelli istituiti dopo il 1° maggio 2023, le risorse accumulate dal FIS andranno ora trasferite ai fondi di solidarietà.  

La previsione è contenuta nell’ art. 8, comma 1, della Legge n. 203/2024 ( Collegato Lavoro ), con l’aggiunta del comma 11-bis all’ art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 recante disposizioni per il riordino degli ammortizzatori sociali.

Il Decreto 11 luglio 2025, pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito ministeriale il 28 agosto scorso,  stabilisce  che, ai fini della determinazione della parte di risorse che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, avviata dal deposito presso il Ministero dell’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l’INPS provvede alla certificazione della suddetta quota.

Ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L’ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare totale dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al Fondo di integrazione salariale.

A conferma del ruolo centrale dell’INPS, quest’ultima  dovrà comunicare al Ministero del lavoro i casi in cui, dalle risultanze delle operazioni di determinazione dell’ammontare delle risorse da trasferire, emerga che il nuovo fondo di solidarietà bilaterale non è in grado di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1 bis del D.Lgs. n. 148/2015, ossia l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, nonché i casi in cui sia pregiudicato per il Fondo di integrazione salariale il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.

Le risorse certificate, se indicate nel decreto istitutivo o in quello integrativo, sono imputate a bilancio alla data di entrata in vigore dei decreti. I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

WST Law & Tax