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INPS - Mess. n. 3422 del 29.09.2023 : Piattaforma unica delle integrazioni salariali OMNIA IS estesa al FIS


Con il mess. n. 3422 del 29.09.2023, l' INPS ha reso noto che è stata ampliata la funzionalità della piattaforma unica delle integrazioni salariali OMNIA IS, consentendo anche ai datori di lavoro che aderiscono al Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ) di avvalersi dei servizi della nuova piattaforma per la presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale. 

Il nuovo servizio intende rispondere alle istanze di semplificazione provenienti dalle imprese legate alla difficoltà  di individuare il corretto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale. La piattaforma rafforza oltretutto gli strumenti di supporto e assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione. 

L' INPS, ricordando che la domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata sia per le causali ordinarie sia, esclusivamente da parte di datori di lavoro con il requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie, evidenzia che il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. 

Al fine di semplificare l’attività dei datori di lavoro, OMNIA IS è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali, e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di assegno di integrazione salariale, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato. 

Sempre con la finalità di agevolare l’utente, per le domande di assegno di integrazione salariale relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa. 

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità. Per la relazione tecnica viene mantenuta la facoltà di produrla con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf .

Solo in caso di ricorso alle causali straordinarie gli automatismi sono più contenuti. Infatti al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circ. n. 109 del 5.10.2022

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione ivi prevista. 

Oltre ad assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare, ove previsto, l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Solo per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale. 

In questa prima fase, il nuovo servizio sarà utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro, e loro intermediari, che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo. L’INPS si riserva con successivo messaggio di comunicare la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati. 

Fonte: INPS