Stampa

INPS – Circ. n. 29 del 21.02.2022 : Attività professionali - Assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso


icona

Con la circ. n. 29 del 21.02.2022 l’Istituto riepiloga la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali  e fornisce le istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo. 

Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. 

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, così come individuato nella tabella allegata alla circ. n. 16 del 31.01.2022

Il Fondo, inoltre, garantisce l’erogazione di una prestazione denominata “assegno di integrazione salariale”. La circ. n. 29 del 21.02.2022 dettaglia le condizioni di accesso alla prestazione, definisce l’ambito di applicazione, i beneficiari, le cause per le quali può essere richiesta, la misura della prestazione e la durata, la contribuzione correlata e le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS . 

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. Le istruzioni per la presentazione delle domande sono state fornite con il mess. n. 3240 del 28.09. 2021. La circ. n. 29 del 21.02.2022, infine, specifica le modalità di autorizzazione, pagamento e rimborso della prestazione.