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INPS – Circ. n. 122 del 17.06.2015: Fondi di solidarietà – domande di assegno ordinario - istruzioni per la presentazione


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Con la circolare n. 122 del 17.06.2015, l’INPS indica le modalità per la presentazione online delle domande di assegno ordinario e per gli interventi formativi da presentare ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

L’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi Le istanze attualmente possono ad oggi essere presentate per i seguenti fondi operativi:

1. settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
2. settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
3. settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
4. settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

L’accesso alla domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’.

La presentazione dovrà essere effettuata in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva.

Costituiscono parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che dovranno essere allegati alla stessa insieme a delle apposite schede, predisposte per ciascuna causale, che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnicoesemplificativo delle singole causali allegato alla circolare; le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della procedura.

Fonte: INPS