Con la circ. n. 107 del 21.12.2023, l' INPS ha fornito precisazioni e istruzioni operative relative al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
In relazione alle imprese della citata filiera non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione dell' assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Con riferimento, invece, alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (art. 5, c. 1, lett. a, D.I. 4.8.2023);
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 1, lett. b, D.I. 4.8.2023);
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (art. 5, c. 1, lett. c, D.I. 4.8.2023);
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 1, lett. d, D.I. 4.8.2023);
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’art. 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni (art. 5, c. 1, lett. e, D.I. 4.8.2023);
- versamento mensile, in via opzionale, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia o anticipato ;
- per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura.
Fonte: INPS