I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà difensiva hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione pari al 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% ( circ. n. 40 del 5.04.2023 ).
Con il mess. n. 5 del 2.01.2024 l'INPS elenca le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in trattazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023. IL messaggio fornisce anche le istruzioni per le operazioni di conguaglio.
Fonte: INPS