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INPS - Circ. n. 40 del 5.04.2023 : Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi


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Con la circ. n. 40 del 5.04.2023 , fornisce istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2021. 

Per l’anno 2021 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. 

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' , COSA SONO ?

Il contratto di solidarietà è un istituto attraverso il quale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, i lavoratori subiscono una riduzione del proprio orario di lavoro non superiore ad una determinata percentuale dell’orario di lavoro contrattuale, con la corresponsione ai medesimi lavoratori di un trattamento di integrazione salariale determinato tenendo conto del trattamento economico perso.

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Il beneficio contributivo in esame è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Esso, tuttavia, è cumulabile con la decontribuzione Sud.

Fonte: INPS - Circ. n. 40 del 5.04.2023