La costituzione della rendita vitalizia, prevista all’art. 13 L. 1338/1962 è lo strumento che consente di salvaguardare la posizione assicurativa del lavoratore, in ipotesi di vuoti contributivi non sanabili per intervenuta prescrizione.
La disciplina dell’ istituto è stato oggetto di recenti modifiche con il Collegato Lavoro ( art. 30 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ) , che ha inserito il comma 7 nell'art. 13, prevedendo la possibilità per il lavoratore di chiedere all’ INPS la costituzione della rendita vitalizia, con oneri a proprio carico, una volta decorso il termine di prescrizione per l’esercizio del riscatto.
Dall’ entrata in vigore del Collegato Lavoro ( 12 gennaio ), la facoltà di costituire la rendita vitalizia è riconosciuta, una volta decorso il termine ordinario quinquennale per il versamento dei contributi ( art. 3, comma 9, L. 335/1995 ) :
1. al datore di lavoro, entro il termine della prescrizione decennale ( art. 13, primo comma ) ;
2. al lavoratore, entro il termine di prescrizione decennale con diritto a vedersi risarcire il danno subito ( art. 13, quinto comma ) ;
3. Una volta cadute in prescrizione le prime due opzioni, il lavoratore può chiedere all’ INPS la costituzione della rendita vitalizia ma con oneri interamente a proprio carico. Tale diritto risulta imprescrittibile. ( art. 13, settimo comma ).
Nel febbraio scorso, l’ INPS era intervenuta per chiarire il decorso del termine decennale per la maturazione della prescrizione del diritto del datore di lavoro e del lavoratore. Con la circ. n. 48 del 24.02.2025 , coerentemente con l’orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21302/2017, era stato individuato un unico termine decennale di prescrizione per entrambi i soggetti e i rispettivi diritti, decorrente dalla maturazione quinquennale dei contributi omessi.
Nel frattempo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza 22802/2025 ) hanno superato il precedente orientamento. Viene cosi delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto, recepito dall’ INPS con la circ. n. 141 del 12.11.2025, che sostituisce integralmente la circolare del 24 febbraio..
Sono previsti, dunque, tre distinti diritti a richiedere la costituzione della rendita vitalizia ciascuno dei quali con un proprio termine di prescrizione che decorre come segue :
1. dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi, decorre il termine di dieci anni, entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore ( art. 13 primo comma ).
2. decorsi i dieci anni, ed entro un ulteriore termine decennale, il lavoratore può attivare il diritto alla costituzione della rendita vitalizia e procedere con la richiesta di risarcimento del danno subito. A date condizioni, il diritto è esercitabile anche in via sostitutiva del datore di lavoro quando il diritto di quest'ultimo non è ancora prescritto ( art. 13 comma 5 ).
3. trascorso l’ulteriore termine , resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico e tale diritto – nel silenzio della Corte – risulta imprescrittibile ( art. 13, comma 7 ).
Il procedimento amministrativo - Sul piano operativo, una volta ricevuta l’istanza di costituzione, l’ INPS procede alle dovute verifiche sul decorso dei termini di prescrizione dei contributi omessi, tenuto conto delle diverse discipline temporali e della sussistenza di fatti che abbiano sospeso o interrotto il decorso dei termini.
Laddove l’istanza sia stata presentata dal datore di lavoro, l’eventuale rigetto può essere anche parziale relativamente ai soli contributi prescritti potendo accogliere la richiesta per la restante parte di contributi non prescritti.
Laddove, invece, l’ istanza sia presentata dal lavoratore, l’ istruttoria si svolge diversamente se il diritto del datore di lavoro è prescritto o meno. Al lavoratore, infatti, non è preclusa la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, o non voglia, provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell’azione datoriale, ma in questa fattispecie l’accoglimento è subordinato alla prova di non potere ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro.
La prova viene fornita allegando all’ istanza la documentazione contenente una dichiarazione ad hoc rilasciata dal datore di lavoro, ben circostanziata e motivata, dal quale si desume in modo univoco la volontà di non provvedere alla costituzione della rendita. Nel caso in cui manchi la documentazione, l’ INPS invia una comunicazione al datore di lavoro, corredata da una richiesta di confronto preventivo, con cui informa della ricezione dell’ istanza. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non fornisca riscontro, in quanto irreperibile o silente, o dichiari di non volere provvedere, il lavoratore può ritenersi legittimato ad agire in sostituzione per la costituzione della rendita.
Diversamente, se il diritto del datore di lavoro è prescritto, ma non sono decorsi dieci anni dalla sua prescrizione, si rientra nella fattispecie dell’art. 13, comma 5 e l’istanza del lavoratore è accolta senza che il lavoratore sia gravato dall’onere di provare di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro.
In ogni caso, l’ INPS si riserva la possibilità di contattare il datore di lavoro per eventuali riscontri e verifiche, come illustrato nella circolare n. 78 del 29.05.2019.
Istanze e ricorsi pendenti - Le nuove istruzioni trovano applicazione a tutte le domande di costituzione di rendita vitalizia, e ai relativi ricorsi, inoltrati a decorrere dal 12 novembre, data in cui è stata pubblicata la circolare. Le istruzioni trovano altresì applicazione anche a tutte le domande e ai relativi ricorsi inoltrati prima della predetta data, purché risultino giacenti e non ancora definiti.
