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Rapporto biennale sul personale maschile e femminile 2024-2025: invio telematico dal 1° marzo al 30 aprile.


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel comunicato stampa del 23 febbraio 2026 rende nota l’apertura del nuovo applicativo telematico dal 1° marzo 2026, per la trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025, adempimento centrale nel sistema di monitoraggio della parità di genere nei luoghi di lavoro. Il modello dovrà essere compilato esclusivamente attraverso il portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che renderà disponibile l’apposita sezione dedicata. Il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile 2026, in conformità alle modalità generali definite dal decreto interministeriale 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. 


L'obbligo - L’obbligo di redazione del Rapporto riguarda tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Per le imprese con organico inferiore, la compilazione rimane su base volontaria, ma può assumere rilevanza strategica, in particolare in relazione alla partecipazione a procedure pubbliche o a percorsi di certificazione della parità di genere. L’adempimento si inserisce nel quadro dell’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), che disciplina la raccolta e la trasmissione periodica dei dati relativi alla composizione del personale, alle assunzioni, alle progressioni di carriera, ai livelli retributivi e alle cessazioni.

Il portale - Il nuovo applicativo ministeriale presenta una funzionalità particolarmente utile per le aziende: sarà infatti possibile riutilizzare i dati già inseriti nella rilevazione relativa al precedente biennio (2022-2023), procedendo eventualmente al loro aggiornamento.Questa impostazione favorisce una maggiore continuità nella raccolta delle informazioni e riduce l’onere amministrativo, pur mantenendo l’obbligo di verifica e aggiornamento puntuale dei dati. A supporto degli utenti è stata inoltre predisposta un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero, destinata a fornire assistenza tecnica e chiarimenti operativi.

Le sanzioni - 

Il rispetto del termine del 30 aprile 2026 assume particolare rilievo alla luce del sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento. La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate, anche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.Inoltre, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, trova applicazione la misura più incisiva prevista dall’art. 46, comma 4, del D.Lgs. n. 198/2006, ossia la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Non meno rilevante è la previsione di cui all’art. 46, comma 4-bis, del medesimo decreto, secondo cui, in caso di Rapporto mendace o incompleto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, previa verifica della veridicità dei dati trasmessi.

Procedure pubbliche - Fino alla scadenza del termine di presentazione del nuovo Rapporto, le aziende che intendano partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la produzione del rapporto biennale potranno presentare copia di quello già trasmesso per il biennio 2022-2023, impegnandosi a integrare la documentazione con il nuovo Rapporto 2024-2025 entro il 30 aprile 2026.Si tratta di una previsione che consente la continuità nelle procedure amministrative, evitando effetti preclusivi nelle more della nuova scadenza.

Regolarizzazione 2022 - 2023 - Parallelamente, il Ministero ha fissato al 15 marzo 2026 il termine ultimo per completare il caricamento dei dati relativi al biennio 2022-2023 per le aziende che non abbiano ancora ultimato la procedura. Decorso tale termine, non sarà più possibile procedere alla regolarizzazione ordinaria. 

Fonte: Min. Lavoro