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DL 30 aprile 2022, n. 36 : Portale nazionale del lavoro sommerso e sicurezza del lavoro tra i provvedimenti del PNRR 2


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Tra le molteplici misure per l'attuazione del piano, per il settore privato il provvedimento in commento introduce:

Portale nazionale del sommerso (art. 19) - Modificando l'art. 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e al fine di una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale, dovranno confluire nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Portale nazionale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi. Inoltre, si prevede che nel Portale confluiscano i verbali ispettivi, ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso.

Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20) - Per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto Legge prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR.

In particolare, la norma dispone che, tra gli altri, vengano realizzati: programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati. 

L'attività di programmazione prevede tra l'altro la stesura di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo; sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro e, infine, iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale